ROTTAMAZIONE QUINQUIES, LA NOVITA’ PER I CONTRIBUENTI
Data:
28 Gennaio 2026
Una nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio che prevede l’estinzione dei debiti senza sanzioni
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
La misura consente di estinguere i debiti senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino nel perimetro previsto. Sono esclusi i debiti già integralmente saldati con la Rottamazione-quater. Dal 20 gennaio 2026 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione le modalità operative per la presentazione della domanda.
Debiti ammessi alla Rottamazione-quinquies
La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a imposte dichiarate o controllate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972, nonché ai contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamento. Possono essere inclusi anche i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni o della Rottamazione-quater, qualora i benefici siano stati persi per mancato o tardivo pagamento entro il 30 settembre 2025.
Come verificare i debiti definibili
Per verificare i debiti definibili è disponibile il Prospetto informativo, richiedibile online tramite area riservata o area pubblica. Gli intermediari fiscali possono accedervi tramite EquiPro.
Termini di presentazione della domanda
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online, tramite area riservata o area pubblica. A seguito dell’invio viene rilasciata la ricevuta di presentazione (R-DA-2026).
Come può avvenire il pagamento
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a 54 rate bimestrali in 9 anni. In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi annui del 3%.
Il mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata comporta la perdita dei benefici: le somme versate restano acconti e riprendono le ordinarie procedure di recupero, senza possibilità di ulteriore rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973.
Informazioni e assistenza
Davide Binda – Tel. 0721.406724 – davide.binda@confesercentipu.it
Alessandro Luzi – Tel. 0721.406728 – a.luzi@confesercentipu.it
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2026, 11:09